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Autorità rilascio Nulla Osta cat. B e variazione Nulla Osta

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(@Anonimo)
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Salve a tutti,
Vorrei un chiarimento più specifico su CHI deve rilasciare il Nulla OSTA (PREVENTIVO)di categoria B (N.O.)
Potrebbe sembrare fuorviante il fatto che all'art 52 la legge regionale dovrebbe regolamentare l'autorità in questione. Invece, per favore correggetemi se sbaglio, il N.O. deve essere rilasciato dalle autorità già titolari del procedimento AUTORIZZATIVO (diverso dal N.O. che è preventivo) individuate con leggi delle Regione e PA di Trento e Bolzano. Quindi coloro che in precedenza autorizzavano a posteriori (anche dopo N.O.)l'esercizio clinico adesso sono diventati anche quelli che rilasciano lo stesso N.O. (che è preventivo). Nel caso della Regione Lazio (mio caso) prima dell'entrata in vigore della 101/2020 il N.O. veniva rilasciato dalle ASL, così come disposto dalla L.R 21/2004, mentre l'autorizzazione all'esercizio clinico e accreditamento veniva rilasciata dalla Regione, secondo la LR n. 4 del 2003.
Dal 27 agosto 2020 con la 101/2020 il soggetto che concede N.O preventivo (ex art 52) e Autorizzazione all'esercizio clinico sarà sempre la Regione (in base sempre alla L.R. n. 4 del 2003). Dovrà essere la Regione stessa a stabilire regole, disposizioni o norme che regolamentino la modalità di concessione del N.O.
Secondo voi è il modo corretto di interpretare l'art. 52?
Quindi Se dovessi avere necessità a brevissimo di effettuare variazione del Nulla Osta di categoria B, nel mio caso l'istanza va presentata alla Regione?
grazie

 
Pubblicato : 13 Novembre 2020 15:12
De Crescenzo Stefano Adamo
(@decrescenzo-stefanogmail-com)
Post: 82
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Il D.Lgs 101 deve essere letto come una legge speciale a sé stante. Il processo autorizzativo a cui ci riferisce è relativo al solo rilascio del Nulla Osta. Fa infatti riferimento alla definizione 11 di autorizzazione che dice "il provvedimento, avente forma scritta e adottato dalla competente autorità, che consente di svolgere pratiche comportanti l’impiego di radiazioni ionizzanti". E' la solita discrasia che si applica alle attività sanitarie che diventano in realtà oggetto di due procedimenti autorizzativi, quello per l'esercizio di attività sanitarie e quello per l'impiego radiazioni ionizzanti. Nel nostro piccolo siamo riusciti a creare le premesse per superarlo solo per quanto riguarda l'art. 46.... D'altra parte se la burocrazia in Italia è tale da rendere necessario un decreto semplificazioni.....

 
Pubblicato : 14 Novembre 2020 14:17
(@fbanci)
Post: 24
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Integro la risposta di Stefano per esperienza diretta in quanto membro della Commissione Regionale che in Toscana autorizza i nulla osta: nella fase di transizione tra la vecchia legge regionale e la nuova normativa che le Regioni dovranno emanare per adeguarsi alla 101 dovrà essere la autorità regionale a dare indicazioni precise, in quanto la procedura in essere potrebbe non essere valida (ad esempio per mancato coinvolgimento delle ARPA ovvero perché la potestà autorizzativa potrebbe essere in carico allo stesso soggetto che chiede la autorizzazione, es Dipartimenti della Prevenzione). Il mio consiglio è quello di rivolgersi direttamente alle autorità che attualmente sono in possesso della facoltà autorizzativa per chiedere come muoversi, fermo restando che la 101, coe giustamente osservato da Stefano, è disciplina specifica per le RI

Questo post è stato modificato 3 anni fa 2 volte da Anonimo
 
Pubblicato : 21 Novembre 2020 22:19
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