Notifiche
Cancella tutti

Datore di lavoro degli specializzandi medici

6 Post
6 Utenti
0 Likes
2,445 Visualizzazioni
(@Anonimo)
Post: 0
Topic starter
 

Il centro presso cui lavoro (nel seguito Ospedale) è sede di tirocinio per medici in formazione specialistica (nel seguito medico specializzando), inviati da università convenzionate (nel seguito Università).
Alcuni medici specializzandi svolgono attività che comportano esposizione a radiazioni ionizzanti.
Chiedo quale delle due interpretazioni del D.Lgs. 101/20 sia più corretta:
1- L’Ospedale è il datore di lavoro del medico specializzando nel periodo in cui svolge formazione specialistica presso l’Ospedale, per quanto attiene gli obblighi del D.Lgs. 101/20, e pertanto ha l’obbligo di classificare il lavoratore avvalendosi del proprio RPE, di apertura della scheda personale dosimetrica e di garantire la sorveglianza sanitaria del lavoratore. Questo comunque garantendo il coordinamento con eventuali altri datori di lavoro del medico specializzando secondo quanto previsto all’articolo 116.
2- Il datore di lavoro del medico specializzando è l’Università, la quale si prende carico di classificare il lavoratore avvalendosi di un proprio RPE, aprire la scheda personale dosimetrica e garantire la sorveglianza sanitaria. L’Ospedale lo considera un lavoratore esterno e fornisce i dispositivi dosimetrici e i dispositivi di protezione individuale e comunica al RPE dell’Università i risultati dosimetrici e ogni altra informazione necessaria per la valutazione della dose efficace e delle dosi equivalenti.

Grazie

 
Pubblicato : 3 Febbraio 2021 13:39
De Crescenzo Stefano Adamo
(@decrescenzo-stefanogmail-com)
Post: 82
Membro
 
Se gli specializzandi sono da classificarsi esposti sono a tutti gli effetti lavoratori esterni e il loro DDL è l'università. Questa almeno è la lettura (per ora informale) dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.  La gestione della loro "sicurezza radioprotezionistica" è pertanto da gestirsi nell'ambito della convenzione ai sensi dell'art. 112 e 113.
La distribuzione dei compiti contenuta nella tua seconda  ipotesi pare adeguata alle necessità.
 
Pubblicato : 15 Febbraio 2021 09:23
(@fabrizio-bisi)
Post: 1
Membro
 

L'art. 112 prevede che il datore di lavoro (in questo caso l'Università) provveda anche ai mezzi di sorveglianza (comma 1, lettera h). Come è conciliabile questo obbligo con quanto riportato sopra?

E come può l'EdR dell'ente ospitante, in caso siano classificati di cat. A, registrare le dosi sul libretto personale di radioprotezione (solitamente le valutazioni dosimetriche sono disponibili con un ritardo fisiologico di circa un mese e gli specializzandi, nel frattempo, possono essere già stati destinati ad altra sede)?

Grazie

 
Pubblicato : 14 Aprile 2021 09:38
(@fbanci)
Post: 24
Membro
 

L'articolo 112 non chiede che sia il datore d lavoro a fornire i dosimetri; il datore di lavoro deve garantire che il lavoratore esterno abbia a disposizione i mezzi di dosimetria individuale ("h) provvede affinché ai lavoratori vengano forniti gli appropriati dispositivi di protezione individuale e i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale; ). Pertanto la fornitura del dosimetro deve essere concordata tra datore di lavoro ed esercente; qualora siano forniti dall'esercente occorre concordare le modalità di comunicazione della dose all'ERP della Università (datore di lavoro).

Per quanto riguarda i lavoratori categoria A, è evidente che il solo metodo per ottemperare pienamente è un dosimetro a lettura diretta (elettronico). Comunque è a mio parere anche possibile, nel caso specifico di specializzandi fuori sede di categoria A, registrare le dosi con periodicità mensile, in quanto lo specializzando normalmente lavora in una sola sede.

E' comunque  opportuna una attenta analisi sulla necessità di classificare specializzandi un categoria A anche nell'era dei 15 mSv al cristallino ....

Questo post è stato modificato 3 anni fa da FBANCI
 
Pubblicato : 20 Giugno 2021 20:18
(@carolina-ciacci)
Post: 1
Membro
 

Buonasera,

Coordino le Scuole di Specializzazione di UNISA.  Il nostro protocollo con l'azienda ospedaliera prevede che la radioprotezione sia a carico dell'Azienda.  Ora però ci dicono che la legge è cambiata, che questo non è possibile nè per i professori nè per studenti e nemmeno specializzandi e che deve provvedere l'Università con un contratto.

 

Potrei, per favore avere i riferimenti di legge a riguardo? il DL  31/0/2020 n. 101 all'art. 113 lascia la discrezionalità alla Azienda, può direttamente o mediante accordi contrattuali con il datore di lavoro, provvedere agli obblighi della radioprotezione.

Si è aggiunto poi qualcosa di diverso?

grazie

 
Pubblicato : 13 Dicembre 2021 16:52
(@lorenzo)
Post: 73
Membro
 

Gentilissima,

possiamo confermare la sua interpretazione è allineata a quella di AIFM: la valutazione dei rischi, la classificazione di radioprotezione e la sorveglianza sanitaria sono obblighi a carico del datore di lavoro che, in questo caso, non può che essere il Rettore . Questi adempimenti sono pertanto a carico dell'Università che potrà avvalersi, nel caso, di apposite convenzioni con una azienda ospedaliera mantenendo però la titolarità della responsabilità del processo.

Il Comitato per la Radioprotezione in ambito sanitario, organo dell'Associazione Italiana di Fisica Medica e Sanitaria, ha espresso e pubblicato il parere allegato alla presente.

Cordiali saluti

 
Pubblicato : 15 Dicembre 2021 10:58
Condividi: