Cari soci,
la Legge “Gelli” obbliga il dipendente pubblico ad assicurarsi per colpa grave.
L’Azienda può rivalersi sul dipendente fino ad un massimo di tre annualitĂ  di stipendio annuo lordo.
Potrebbe bastare, quindi, per i dipendenti pubblici, assicurarsi per sola colpa grave con un massimale medio – basso.

I dipendenti di enti privati e/o convenzionati devono, tramite il loro datore di lavoro, venire a conoscenza se l’ente assicura i propri dipendenti per responsabilitĂ  civile. Qualora non lo facesse può aderire all’assicurazione professionale RC + colpa grave.

I liberi professionisti dovrebbero assicurarsi con la polizza comprendente RC e colpa grave privilegiando un massimale medio alto, considerata l’assenza di altra copertura prestata da una struttura.

Attualmente la polizza che propone AIFM  non comprende la retroattivitĂ , ma la compagnia sta perfezionando un nuovo testo che la comprenda.

Per quanto riguarda la copertura postuma per pensionamento, dimissioni volontarie o decesso, con la polizza in convenzione è possibile assicurare 3 anni pagando un’annualitĂ  di premio oppure 5 anni pagandone due.

Un altro aspetto importante della legge Gelli è che il “rapporto” paziente – sanitario (tranne nel caso del libero professionista) è sempre considerato di natura extracontrattuale, pertanto vi è prescrizione quinquennale. Invece tra paziente e struttura vi è un rapporto di natura sempre contrattuale con prescrizione decennale. Inoltre viene introdotto obbligatoriamente, in caso di contenzioso, un tentativo di conciliazione stragiudiziale prima di andare in causa.

GiĂ  nel corso di quest’anno, o al piĂą tardi dal 2019 sarĂ  possibile aderire a polizze professionali con retroattivitĂ  e polizze di tutela legale oltre alla polizza infortuni che non subirĂ  variazioni di alcun tipo.

Boris Augelli – Tesoriere AIFM